VERTENZA DELL'AZIENDA AGRICOLA I DUE FALCETTI
 

La vertenza e il processo

Il processo che abbiamo subito si fonda tutto sulla legge n.203 del 1982 (legge sui contratti agrari). Seguendo questa legge ci sono solo alcuni motivi che possono permettere al proprietario del terreno di sfrattare il contadino. L’art.5 infatti elenca le possibilità di “grave inadempimento contrattuale dovuto a”:

- pagamento del canone
- normale e razionale coltivazione del fondo
- conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative
- instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione

Sempre questa legge stabilisce irregolare il canone di affitto stabilito in percentuale del raccolto e dedica un ampio capitolo alla “conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida” (art. dal 25 al 38). Il nostro contratto si reggeva unicamente sulla fiducia fra noi e il vecchio proprietario ecco perché al momento della firma accettammo un canone in olio (20% dell’olio franto). Con la controversia il giudice ha dovuto procedere a norma di legge e ha chiesto al perito del tribunale di stabilire un canone di affitto. La nuova proprietaria, per poterci citare in giudizio, ha rifiutato l’olio e quindi adesso noi dobbiamo pagare anche le annate precedenti tutte sulla base della stima del perito. Noi avevamo messo a disposizione l’olio ma lei si è sempre rifiutata. Ecco perché risultiamo morosi ed ecco perché 10000 euro (4 anni compreso quello corrente). Per quanto riguarda la coltivazione del fondo anche questa è solo un pretesto in quanto, come si può vedere nell’art.5, è solo uno dei modi per poter sfrattare un affittuario e giocando sul fatto che questo terreno era già abbandonato, ha tentato anche questa mossa ma per fortuna “sembra” che il perito abbia fatto una perizia per noi favorevole. Dico sembra perché, onestamente, la sicurezza non c’è mai almeno fino al 18 aprile data della sentenza di primo grado. Uno stralcio dell’art.46 dice: “quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti” noi quindi abbiamo subito chiesto aiuto. Le possibilità di vittoria sono alte purché si riesca a pagare questi 10000 euro. Perché la proprietaria ci ha citato? Questo è difficile da spiegare. Provo ma è necessaria una fiducia in quello che diciamo. Noi non abbiamo nessuna intenzione di prevaricare diritti riconosciuti per legge. La proprietaria ha i suoi diritti e noi li rispettiamo. Quali sono? Ha il diritto di riscuotere il canone, ha il diritto di non vedere cambiata la destinazione d’uso del terreno(art.16), ha il diritto ad una manutenzione del terreno che le garantisca la conservazione del bene. Nell’art.5 si legge anche che “l’affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno una anno prima della scadenza dell’annata agraria” questo sancisce un diritto importante per i contadini perché conferisce strumenti di libertà e controllo del terreno notevoli. In pratica, in questa legge, il contadino non solo ha ottenuto la fine della mezzadria ma anche un riconoscimento come lavoratore e un diritto eccezionale sulla terra che coltiva. Ecco perché non possiamo permettere a nessuno di privarci di questi dritti acquisiti. La proprietaria ha un concetto diverso di affitto agrario. Pensa di poter decidere le lavorazioni, i sistemi, di giudicare il lavoro e pretende di avere una qualifica decisionale sulla coltivazione e soprattutto la facoltà di “buttarci fuori” quando vuole. Ci ha proposto anche un contratto nel quale noi dovevamo mettere a produzione il terreno con piani annuali vincolanti la nostra permanenza. In pratica ci chiedeva di risistemarle la proprietà, impegnarci a farlo con una programmazione che in caso di una difficoltà qualsiasi avrebbe potuto implicare lo sfratto (oppure dovevamo appellarci alla sua benevolenza) e in più pagare l’affitto. L’avvocato è inorridito di fronte a questa richiesta. Aiutare noi significa difendere il concetto di affitto agrario, significa difendere delle conquiste che storicamente i contadini hanno ottenuto. La legge n.203 del 1982 è una legge perfezionabile ma da questa ad oggi sono stati fatti tanti passi indietro e non dobbiamo permettere che i nostri dritti acquisiti siano calpestati. Aggiungo anche che nella mia zona assistiamo di fatto ad una lenta ma inesorabile regressione del concetto di contratto di affitto agrario. Infatti molte persone concedono in affitto il terreno solo perché “è più conveniente” in quanto non si deve pagare nessuno per potare, concimare, pulire e in più si riscuote un canone di affitto che nella maggior parte dei casi è sempre in olio. Questa tendenza deve cambiare perché è nostro dovere tutelare i propri diritti.